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Covid-19: conseguenze penali per l’inosservanza delle disposizioni in tema di libera circolazione.

Il dilagare dell’epidemia da Covid-19, o Coronavirus, nel nostro paese e le misure imposte dalle Autorità per la pubblica sicurezza hanno incontrato la riluttanza di alcuni cittadini che, in un modo o nell'altro, hanno deciso di infrangere i divieti imposti ponendo in pericolo la comunità.

 

Ci si domanda quale sia il possibile rilievo penalistico delle condotte di chi – sano, o peggio ancora, sapendo o sospettando di essere infetto – non ottemperi ai provvedimenti dell’autorità.


Cosa rischiano i disobbedenti?

Bisogna in primo luogo menzionare l’art. 650 del codice penale il quale punisce con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a duecentosei euro chi non osservi “un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene”.

Per provvedimento legalmente dato dall’autorità deve intendersi ogni atto autoritativo unilaterale che provenga da un soggetto pubblico e sia diretto a perseguire pubblici interessi. Esso deve inoltre essere contingibile ed urgente, adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa. All’interno di tale nozione possono certamente includersi tutte le ordinanze emanate in questi giorni al fine di evitare il dilagare del contagio.

La stessa autodichiarazione che è stata predisposta e che i cittadini devono compilare se escono di casa, però, prevede la possibilità che la condotta negligente possa “costituire un reato più grave”.

È quindi possibile che il trasgressore venga imputato per reati puniti in modo ben più severo, quali quelli di epidemia colposa, di cui all’art. 452 del codice penale Elemento costitutivo in senso materiale del reato è la diffusione di germi patogeni in un dato territorio e su un numero indeterminato o indeterminabile di soggetti, con capacità di agevole successiva espansione.

Tralascerei la norma di cui all’art. 438 del codice penale che prevede la volontarietà nel cagionare una epidemia…

Colui quindi che con colpa (e dunque per imprudenza, negligenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) commetta un fatto che possa contribuire a diffondere l’epidemia, potrà rispondere ai sensi dell’art. 452 del codice penale “delitti colposi contro la salute pubblica”.


Rivolgiamo ancora una breve riflessione ad altri due aspetti.


Il primo riguarda il reato previsto dall’art. 495 del codice penale nel caso di “false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale”.
Nella condotta di chi non rispetta le disposizioni delle Autorità ben potrebbe anche configurarsi la citata responsabilità che andrebbe ad aggiungersi agli altri reati commessi.


Il secondo aspetto, invece, attiene al profilo risarcitorio civilistico che è strettamente correlato alla causazione del danno.
Chiunque, all’esito di un processo penale, venga dichiarato colpevole del fatto a lui ascritto, sarebbe anche passibile delle conseguenze risarcitorie nei confronti dei soggetti risultati danneggiati dalla sua condotta.

Come si potrà notare, le possibili conseguenze in capo a chi metta in pericolo la collettività sono – diversamente da quanto alcuni paiono pensare – ben peggiori dell’arresto o dell’ammenda. Si deve dunque raccomandare a tutti la massima prudenza e la stretta osservanza delle disposizioni dell’Autorità, in primo luogo per un doveroso senso civico nonchè per evitare pesanti conseguenze sul piano penale.

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